Cos’è una segnalazione whistleblowing?
Per rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche:
i dipendenti della scuola;
i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la scuola;
i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la scuola;
i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la scuola;
le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la scuola;
possono segnalare informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle disposizioni normative nazionali.
Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Come si formula una segnalazione?
Le segnalazioni whistleblowing in forma scritta avvengono compilando on line l’apposito modulo nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale. Nel caso in cui il servizio di segnalazioni whistleblowing dell’Ufficio Scolastico Regionale non fosse attivo è possibile ricorrere al servizio di segnalazione esterna disponibile nel sito web dell’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione.
Quali sono le garanzie di riservatezza del segnalante?
L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
Possono essere poste in atto ritorsioni nei confronti del segnalante?
A tutela del segnalante vige il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.
Qual è la principale normativa di riferimento?
Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24;
“ANAC – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023.